LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 6-04-1989 della REGIONE ABRUZZO Modifiche ed integrazioni alla LR16.6.87, n. 31 concernente: <>. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 17 del 26 aprile 1989. Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: All'art. 4, secondo comma, la dizione <> è sostituita dalla seguente: <>. Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: OMISSIS All' art. 5, secondo comma, la dizione <>, è sostituita dalla seguente: <>. Allo stesso comma, la dizione originaria <>, è sostituita dalla seguente: << del dirigente del Servizio Veterinario del Settore Igiene e Sanità della Giunta Regionale>>.Alla fine dell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti ulteriori commi: <>. Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: OMISSIS. L'ultimo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti: <>. ARTICOLO 2 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addì 6 aprile 1989.